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Condizioni per la caccia alla piccola selvaggina 2026-2027

Affinché Länsstyrelsen [Ente amministrativo distrettuale svedese] possa condurre una gestione adattiva delle popolazioni di piccola selvaggina in montagna, è indispensabile che tutti i cacciatori segnalino i capi di selvaggina abbattuti. Quanti più cacciatori segnalano i capi abbattuti, tanti più dati saranno disponibili per Länsstyrelsen per ottimizzare la gestione.

Ricordare il requisito del permesso di caccia in corso di validità

Chi ha acquistato il permesso di caccia annuale deve attivarlo prima dell’attività venatoria. Possono essere attivati al massimo cinque giorni di caccia per volta. Per poter procurarsi un nuovo tesserino di caccia o attivare di nuovo il proprio permesso di caccia annuale, tutti i cacciatori devono aver segnalato i capi di selvaggina abbattuti entro 14 giorni dal termine della battuta di caccia.

Condizioni generali per la caccia di piccola selvaggina

1. Per l’anno venatorio 2026/2027, viene concesso il diritto di caccia di piccola selvaggina e di addestramento con cani sul territorio che si trova sotto la diretta disponibilità giuridica dello Stato al disopra del limite di coltivazione nel territorio della contea Norrbotten a partire dal 25 agosto 2026 nei periodi e alle condizioni generali che si applicano ai sensi della legislazione venatoria svedese, con le seguenti precisazioni ed eccezioni.

2. Periodi per la caccia di piccola selvaggina:

  • 25 agosto–15 settembre 2026: Caccia consentita solo ai residenti in Svezia.16 settembre
  • 2026–30 giugno 2027: Caccia consentita a tutte le persone in possesso del permesso di caccia.

3. Tutte le persone che partecipano alle battute di caccia devono essere in possesso di permesso di caccia in corso di validità nonché del tesserino venatorio statale acquistabile sul sito web di Naturvårdsverket [Ente nazionale svedese per la tutela dell’ambiente]. Ciò si applica fra l’altro anche ai conduttori cinofili che non portano armi. Chi ha meno di 18 anni e non è in possesso del porto d’armi non è tenuto ad acquistare il tesserino venatorio statale. Analogamente, tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e che partecipano attivamente alla battuta di caccia devono aver acquistato il tesserino venatorio statale e devono essere in possesso del permesso di caccia in corso di validità rilasciato da Länsstyrelsen [Ente amministrativo distrettuale svedese].

4. I permessi di caccia giornalieri nella contea Norrbotten possono essere acquistati per un importo di SEK 275 al giorno. I permessi di caccia giornalieri danno diritto di caccia durante il giorno di caccia con permesso attivato nell’area di caccia selezionata. I permessi di caccia giornalieri possono essere acquistati in anticipo non più di cinque giorni prima dell’attività venatoria e per un massimo di cinque giorni consecutivi.

5. Le persone residenti stabilmente in un comune di montagna possono acquistare il permesso di caccia comunale annuale per la caccia di piccola selvaggina e per l’addestramento con cani entro il territorio del proprio comune di residenza nella contea Norrbotten per un importo di SEK 800. Le persone residenti stabilmente nella contea Norrbotten possono acquistare il permesso di caccia regionale annuale per la caccia di piccola selvaggina e per l’addestramento con cani nella contea Norrbotten per un importo di SEK 1.500.

Per poter esercitare il diritto di caccia o di addestramento con cani, i titolari di permesso di caccia annuale devono denunciare, mediante punto vendita o applicazione web, l’area entro cui intendono condurre l’attività venatoria (attivazione del permesso annuale). I permessi di caccia annuali possono essere attivati non più di cinque giorni prima dell’attività venatoria e per un massimo di cinque giorni consecutivi.

6. I tesserini dedicati all’addestramento con cani possono essere acquistati per un importo di SEK 100 al giorno. Il tesserino per l’addestramento con cani conferisce il diritto di addestramento venatorio con cani entro l’area di caccia selezionata dal 16 agosto al 30 aprile annualmente. Per ogni titolare di tesserino possono essere lasciati sciolti contemporaneamente al massimo due cani.

7. Per attività organizzate di addestramento, prove e competizioni cinofile con più di 10 equipaggi, sono disponibili tesserini dedicati per l'addestramento di gruppo con cani acquistabili per un importo di SEK 1.000 al giorno.
Per tutte le attività organizzate di addestramento, prove e competizioni cinofile è richiesta l'approvazione dell’amministrazione territoriale Sami prima che l'attività possa essere svolta. Inoltre è richiesta la comunicazione del luogo e della data in cui si intende svolgere l’attività al Länsstyrelsen.

8. Il permesso di caccia è personale e non può essere ceduto ad altri. Per essere valido, un permesso di caccia acquistato presso una rivendita fisica deve essere firmato dal titolare. I permessi di caccia in prevendita non sono rimborsabili.

9. I titolari di permesso di caccia annuale possono praticare la cattura con trappole in conformità alle disposizioni e alle raccomandazioni generali di Naturvårdsverket sull’utilizzo di dispositivi di cattura (NFS 2018:3).
Oltre a quanto disposto nelle NFS 2018:3, le trappole devono essere anche contrassegnate con il numero di permesso del cacciatore. I giorni di caccia devono essere attivati per i giorni in cui la trappola viene posizionata, controllata e rimossa.
La cattura con cappio è vietata.

10. Il rapporto sulla selvaggina deve essere registrato prima che possa essere rilasciato un nuovo permesso. Ad ogni modo, non oltre due settimane dopo il termine del periodo di caccia attivato. Il rapporto sulla selvaggina deve essere redatto anche se non sono stati abbattuti capi di selvaggina.

11. L’attività venatoria deve avvenire in modo da non arrecare significativi disturbi agli allevamenti di renne. Significativi disturbi possono insorgere per esempio nelle aree dove le renne vengono raccolte, separate e macellate durante l’autunno, nonché nei tratti sensibili delle vie di migrazione. Il diritto di caccia non è valido nel raggio di 500 m da un raggruppamento di almeno 25 renne in un’area di 100x100 metri o inferiore. Il cacciatore è tenuto a informarsi su dove sussiste il rischio di disturbare gli allevamenti di renne e ad astenersi dall’attività venatoria in queste aree. Il cacciatore deve essere consapevole e mettere in conto che questo rischio sussiste in tutta l’area di caccia.

12. Il diritto di caccia non è valido entro 1.000 metri da:

  • recinti per l’allevamento di renne o posti di macellazione nei periodi di utilizzo
  • aree dove le renne vengono radunate, trasferite o condotte
  • aree recintate per pecore e altri animali da pascolo nei periodi in cui sono presenti gli animali nell’area
  • abitazioni permanenti, casette per la guardia delle renne o case di villeggiatura
    Il diritto di caccia può essere esercitato vicino a un’abitazione solo se questa è usata dal nucleo familiare del titolare del permesso e solo vicino a costruzioni isolate. Tuttavia, il diritto di caccia in prossimità di costruzioni isolate non può essere esercitato se ci sono persone dentro o nelle immediate vicinanze delle stesse. Il cacciatore è anche tenuto a informarsi sulla posizione degli edifici e ad astenersi dalla caccia intorno ad essi ai sensi delle condizioni di cui sopra.

13. Länsstyrelsen concede il diritto di caccia solo per la caccia di piccola selvaggina. L’attività venatoria concerne la selvaggina di cui all’allegato 1 dell’ordinanza svedese sulla caccia (1987:905), fatta eccezione per cervi, caprioli, cinghiali e anatidi.
È consentita la caccia alla selvaggina classificata come alloctona di cui all’allegato 4, punto 1 dell’ordinanza svedese sulla caccia.
Il permesso di caccia non è valido per:

  • caccia con cappio (per la caccia con cappio della pernice si applicano speciali regole nella contea Norrbotten).
  • più di 8 pernici e tre tetraonidi delle specie gallo cedrone e fagiano di monte per giorno di caccia.
  • addestramento di cani da caccia da ferma e da cerca per la selvaggina da piuma dopo il 30 aprile dell’anno di caccia corrente.

14. I cani che infastidiscono le renne non possono essere portati in occasione della battuta di caccia. Negli spostamenti su territorio non in concessione, il cane deve essere tenuto sotto stretta sorveglianza. Per l’utilizzo del cane nella caccia, oltre a quanto disposto all’art. 93 delle legge svedese sulle tenute di renne (1971:437), si applica quanto segue:

  • i cani da ferma o da cerca possono essere usati per la caccia di selvaggina da piuma.
  • nella caccia nelle foreste di conifere possono essere usati tutti i tipi di cani da caccia adatti.

15. La caccia per la vendita di selvaggina non è consentita.

16. Per motivi di sicurezza, nella caccia invernale della pernice con fucile a canna liscia, possono essere usati solo fucili a canna liscia per munizioni di classe 3 e 4.

17. l territorio interdetto alla caccia ed altre eventuali disposizioni locali sono indicati sulla mappa fornita con il permesso di caccia. Il cacciatore è tenuto a informarsi sulle ubicazioni esatte dove vigono le restrizioni di caccia nell’area interessata, e per motivi di sicurezza deve mettere in conto che può essere condotta contemporaneamente la caccia all’alce.

18. Länsstyrelsen si riserva il diritto di interdire determinate aree del territorio di caccia per evitare disturbi agli allevamenti di renne, nonché di limitare il numero di cacciatori in determinate aree per adattare la pressione venatoria e preservare le buone prassi di caccia, di protezione della selvaggina, ecc. La caccia nelle aree interdette non è consentita.
Le interdizioni alla caccia possono essere emanate durante la stagione venatoria in corso e di norma vengono comunicate almeno cinque giorni prima dell'entrata in vigore dell’interdizione. L'interdizione può essere emanata con breve preavviso se sussistono impedimenti alla concessione ai sensi dell’art. 3 della legge svedese sulle tenute di renne (1993:384). Chi ha acquistato diritti di caccia in queste circostanze viene rimborsato per il costo dei permessi di caccia acquistati. Non vengono rimborsate altre spese.
Ogni cacciatore è tenuto a informarsi sull'ubicazione delle aree in cui si applicano dette interdizioni.

Quando viene raggiunta la quota venatoria massima giornaliera e stagionale per un’area di caccia, solo i titolari di permesso comunale annuale possono continuare a cacciare; inoltre possono essere condotte solo le attività di prove cinofile organizzate. I titolari di permesso regionale annuale sono interessati dalle stesse interdizioni dei titolari di permesso giornaliero.

19. Ai sensi dell’art. 94 della legge svedese sulle tenute di renne (SFS 1971:437), viene condannato a sanzioni chi, intenzionalmente o per negligenza:

  • blocca le vie di migrazione delle renne stabilite o in vigore altrimenti, oppure interviene su o presso le vie di migrazione ostacolando sostanzialmente la percorribilità delle stesse
  • spaventa o disturba altrimenti le renne che si trovano in un’area presso cui, al momento, è consentita la tenuta di renne.
  • scaccia indebitamente le renne da un’area presso cui, al momento, è consentita la tenuta di renne od ostacola il regolare pascolo delle renne in dette aree.

20. Il pernottamento sul campo avviene in conformità con il diritto svedese di pubblico accesso. L’utilizzo di un accampamento da caccia, definito come una o più tende con una base complessiva superiore a 18 metri quadri richiede l’approvazione di Länsstyrelsen. Il diritto di caccia può decadere in caso di utilizzo di un accampamento da caccia senza il necessario permesso.

21. I giovani con meno di 18 anni che cacciano sotto sorveglianza non necessitano di un permesso di caccia proprio. Cacciano ai sensi del permesso e del limite di carniere del cacciatore vigilante.

22. Su richiesta di agenti di polizia, agenti doganali, personale di Länsstyrelsen e guardiacaccia incaricati, i cacciatori devono esibire un documento di identità, il permesso di caccia in corso di validità, il tesserino venatorio statale, il porto d’armi e, se del caso, la documentazione di introduzione, nonché i capi abbattuti.

23. l permesso di caccia può essere immediatamente revocato in caso di inosservanza delle "condizioni generali" o quando sussistono altre legittime motivazioni. Può essere anche interdetta la possibilità di acquistare un nuovo permesso di caccia per un periodo fino a 5 anni.

Condizioni speciali per le aree di caccia nel territorio di Kiruna

Aree di caccia K1a-K1d

Rampa di lancio Esrange. Sul territorio della rampa di lancio Esrange, la caccia è vietata per i permessi di caccia giornalieri durante il periodo dall’1 novembre al 30 giugno, salvo che non annunciato altrimenti. Eventuali annunci vengono pubblicati sulla stampa locale.
In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata nelle aree K1a e K1b nel periodo dall’1 settembre al 20 settembre.

Aree di caccia K2a-K2c

La rampa di lancio Esrange rientra in queste aree, vedere K1.

Aree di caccia K4a e K4b

Le aree sono costituite per intero dal territorio della rampa di lancio Esrange, vedere K1.

Aree di caccia K5a-K5c

Le aree sono costituite per intero dal territorio della rampa di lancio Esrange, vedere K1.
In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area K5b nel periodo dal 5 settembre al 25 settembre.

Area di caccia K6d

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area K6d nel periodo dal 13 settembre all’8 ottobre.

Aree di caccia K7a-K7h

Le aree sono costituite per intero dal territorio della rampa di lancio Esrange, vedere K1.

Aree di caccia K8a e K8b

La rampa di lancio Esrange rientra in queste aree, vedere K1.

Area di caccia K9c

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area K9c nel periodo dal 13 settembre all’8 ottobre.

Area di caccia K11c

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area K11c nel periodo dal 25 agosto al 15 settembre.

Aree di caccia K12b e K12c

La rampa di lancio Esrange rientra in queste aree, vedere K1.
In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area K12b nel periodo dal 25 agosto al 15 settembre.

Area di caccia K13

L'area costituisce la riserva naturale Alajaure. È consentita solo la caccia a volpi, lepri, visoni e pernici.

Aree di caccia K14a-K14c

La rampa di lancio Esrange rientra in queste aree, vedere K1.

Area di caccia K15c

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area K15c nel periodo dal 25 agosto al 10 settembre.

Area di caccia K16b

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area K16b nel periodo dall’1 settembre al 20 settembre.

Area di caccia K17a

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area K17a nel periodo dall’1 settembre al 20 settembre.

Area di caccia K19a e K19b

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti delle aree K19a e K19b nel periodo dal 25 agosto al 30 settembre.

Area di caccia K20a

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area K20a nel periodo dal 25 agosto al 30 settembre.

Area di caccia K21a

Nell'area di prove cinofile di Pirttivuopio, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata nel periodo dal 25 agosto al 30 settembre, salvo che in concomitanza con attività di prove cinofile.

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in due aree adiacenti. Il divieto vige su una di queste aree nel periodo dall’1 settembre al 20 settembre e dal 4 ottobre al 15 ottobre. Nell’altra area, il divieto vige nel periodo dal 6 settembre al 20 settembre.

Area di caccia K22

Nell’area insiste un poligono di tiro militare. La caccia di piccola selvaggina è completamente interdetta quando sono in corso le esercitazioni di tiro. Le informazioni sono fornite sulle bacheche presso le strade di accesso.

Condizioni speciali per le aree di caccia nel territorio di Gällivare

Aree di caccia G6a e G6b

L'area costituisce parte della riserva naturale Sjaunja. Nell'area è consentita la caccia solo a lepri, volpi rosse, martore, visoni, cani procione e alle specie di uccelli per le quali vige il periodo di caccia generale ai sensi del regolamento di caccia, fatta eccezione per anatre, oche e trampolieri.

Aree di caccia G7a-G7b

L'area costituisce parte della riserva naturale Sjaunja, vedere G6.
In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area G7b nel periodo dall’1 settembre al 20 settembre.

Area di caccia G10b

Nell'area di prove cinofile Seukok G10b, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata nel periodo dal 25 agosto al 12 settembre, salvo che in concomitanza con attività di prove cinofile.

Aree di caccia G11a e G11b

L'area costituisce parte della riserva naturale Sjaunja, vedere G6.
Nell'area di prove cinofile Saivotuottar G11b, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata nel periodo dal 25 agosto al 19 settembre, salvo che in concomitanza con attività di prove cinofile.

Aree di caccia G12a e G12b

L'area costituisce parte della riserva naturale Sjaunja, vedere G6.

Condizioni speciali per le aree di caccia nel territorio di Jokkmokk

Area di caccia J1a

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in due sub-aree facenti parte dell’area J1a, rispettivamente nel periodo dal 25 agosto al 10 settembre e nel periodo dal 10 settembre al 20 settembre.

Aree di caccia J2a e J2b

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area J2a nel periodo dal 10 settembre al 20 settembre.
In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti dell’area J2b nel periodo dal 25 agosto al 10 settembre.

Area di caccia J11b

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area J11b nel periodo dal 10 settembre al 20 settembre.

Condizioni speciali per le aree di caccia nel territorio di Arjeplog

Aree di caccia A3b e A3c

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti delle aree A3b e A3c nel periodo dal 4 settembre al 18 settembre.

Aree di caccia A4c e A4e

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area A4c e A4e nel periodo dal 4 settembre al 18 settembre.

Area di caccia A7b

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area A7b nel periodo dal 25 agosto al 10 settembre.

Area di caccia A12b

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in tutta l’area A12b nel periodo dal 25 agosto al 10 settembre.

Aree di caccia A16a e A16b

Le aree costituiscono l’oasi di protezione avifaunistica Tjålmejaur. È vietata la caccia agli uccelli, ma è consentita la caccia a francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte o pernice nel periodo in cui è consentita la caccia a queste specie.

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti delle aree A16a e A16b nel periodo dall’1 settembre al 15 settembre.

Aree di caccia A17a-A17c

In considerazione dell'allevamento delle renne, ogni attività di caccia e di addestramento con cani è vietata in parti delle aree A17a-A17c nel periodo dall’1 settembre al 15 settembre.

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